Guida pratica per evitare l’inaspettata sorpresa

Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico dei metodi di sintesi ha reso possibile, non ultimo il caso del diamante, la realizzazione sia di gemme sintetiche mai prodotte  in passato, sia di trattamenti migliorativi così invasivi da mutare completamente le caratteristiche qualitative originarie (…pensate solo ai Rubini riempiti  con vetro al piombo, o ai Corindoni trattati con il Berillio…). Questi nuovi prodotti, largamente diffusi sia nel mercato delle pietre sciolte che in quello dei gioielli, hanno caratteristiche così vicine ai corrispondenti naturali che la loro distinzione può avvenire solamente solamente grazie all’impiego di strumenti specifici da parte di analisti competenti ed aggiornati

Il gran proliferare di sintetico e di gemme trattate si inserisce in un contesto normativo particolare ed innovativo: non posso esimermi dal ricordare che in data 6 settembre 2005 è stato approvato un Decreto Legge conosciuto con il nome di “Codice del Consumo”(D.L. 206 – Gazzetta Ufficiale 235/8.10.05 Suppl.Ord.) che interessa direttamente anche il nostro settore. Questa disposizione di legge, alla quale tutti i commercianti al dettaglio devono sottostare, prescrive l’obbligo di fornire informazioni corrette sulla denominazione del prodotto (parte II, Titolo II, Capo II Art. 6, comma 1), stabilendo che tutti prodotti destinati al consumatore finale (quindi anche gemme e gioielli) riportino chiaramente visibili “le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove  questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto, nonché le istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso, ove utili alla fruizione del prodotto”.

Questo significa, solo per fare un piccolo esempio, che se si vende un Rubino “riempito di vetro”, o uno Zaffiro termodiffuso, o una “pasta” ad imitazione di Turchese, la legge prescrive l’obbligatorietà che queste informazioni qualitative compaiano sull’etichetta e vengano esplicitamente dichiarate dal venditore.  Questo importante Decreto Legge impone, pertanto,  al commerciante molto di più di una semplice descrizione facoltativa da rilasciarsi solo su richiesta del consumatore. Infatti, la dichiarazione della corretta denominazione legale o gemmologica diventa oggi un obbligo di legge, al pari dell’informare il consumatore finale di eventuali modificazioni che la gemma, naturale o trattata, potrebbe subire per cause naturali e/o accidentali — vedi fruizione del prodotto (casi, questi, molto frequenti in particolare per alcune gemme sofisticate). 

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